PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Soggetti beneficiari e ammontare del contributo).

      1. Alle persone fisiche, iscritte all'anagrafe tributaria e con domicilio fiscale in Italia, che hanno iscritto figli minori o minori sui quali esercitano la tutela ai sensi degli articoli 343 e seguenti del codice civile presso scuole paritarie, di seguito definiti «beneficiari», è riconosciuto il diritto a un contributo a parziale rimborso delle spese sostenute per il pagamento delle relative rette scolastiche.
      2. Il Ministro dell'istruzione stabilisce annualmente, con proprio decreto, l'importo del contributo di cui al comma 1 sulla base del numero degli iscritti nelle scuole paritarie, come rilevato con le modalità di cui all'articolo 2, comma 2, e degli stanziamenti di bilancio dell'anno di riferimento. L'importo del contributo può variare in relazione al corso scolastico cui si riferisce.

Art. 2.
(Procedura).

      1. Entro il 15 settembre di ogni anno, ciascuna scuola paritaria comunica al Ministero dell'istruzione i dati anagrafici degli alunni iscritti, utilizzando apposito foglio elettronico presente nel sito INTERNET del Ministero dell'istruzione.
      2. Al momento dell'iscrizione la scuola paritaria consegna ai beneficiari il modulo per la domanda di contributo. Tale modulo è disponibile anche sul sito INTERNET di cui al comma 1.
      3. Coloro che intendono usufruire del contributo compilano il modulo, attestando, mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle

 

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disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, il possesso dei requisiti per accedere al beneficio e lo consegnano alla scuola paritaria interessata, la quale attesta, sullo stesso modulo, la regolarità dell'iscrizione e l'avvenuto pagamento della relativa retta scolastica.
      4. Entro il 30 ottobre dello stesso anno, la scuola paritaria trasmette al Ministero dell'istruzione, utilizzando l'applicazione accessibile dal sito INTERNET di cui al comma 1, i dati contenuti nel modulo. Nel caso in cui la scuola paritaria non adempia a tale trasmissione, i beneficiari interessati possono rivolgersi ai centri di servizi amministrativi competenti per territorio.
      5. Entro il 31 dicembre dello stesso anno, il Ministero dell'istruzione procede all'esame delle domande pervenute e alla concessione dei contributi, con importo pari a quello determinato per l'anno ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e comunque non superiore alla somma versata a titolo di retta scolastica, e l'elenco dei nominativi dei beneficiari, con l'importo del contributo spettante a ciascuno di essi, a Poste italiane Spa, che provvede all'erogazione delle somme dovute, al netto delle commissioni postali pro tempore vigenti.

Art. 3.
(Attività del Ministero dell'istruzione).

      1. Il Ministro dell'istruzione, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede a stipulare con Poste italiane Spa un'apposita convenzione, a titolo oneroso, per disciplinare le operazioni di trasferimento, di prelevamento e di erogazione ai beneficiari dei fondi necessari per la concessione dei contributi.
      2. Il Ministero dell'istruzione provvede inoltre:

          a) ad attivare un piano di comunicazione e informazione finalizzato ad assicurare

 

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la massima conoscenza del contributo di cui alla presente legge;

          b) ad acquisire i dati degli alunni iscritti presso le scuole paritarie;

          c) ad acquisire i dati dei beneficiari riportati nei moduli;

          d) a realizzare le procedure informatizzate necessarie all'esercizio, al controllo e al monitoraggio dell'intervento agevolativo;

          e) a effettuare il controllo a campione, ai sensi dell'articolo 71 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine alla veridicità di quanto attestato nelle autocertificazioni di cui all'articolo 2, comma 3.

Art. 4.
(Copertura finanziaria).

      1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, sono posti a carico del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui alla legge 18 dicembre 1997, n.440.

Art. 5.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.